SCHEDE DI SICUREZZA

In questa pagina è disponibile l’ultimo aggiornamento delle “SCHEDE DATI DI SICUREZZA” come previsto dal regolamento della Commissione Ue n.878/2020.

E’ obbligatorio fornire una SDS quando una sostanza o una miscela:
– è classificata come pericolosa secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008;
– è bioaccumulabile e tossica;
– è inclusa nell’elenco stabilito di sostanze della “Candidate List”

Inoltre, in base al paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento REACH, la SDS deve essere fornita su richiesta qualora una miscela contenga almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o per l’ambiente. Analogo discorso per sostanze cancerogene o tossiche e per le quali la normativa comunitaria fissi dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

SCHEDE DI SICUREZZA

In questa pagina è disponibile l’ultimo aggiornamento delle “SCHEDE DATI DI SICUREZZA” come previsto dal regolamento della Commissione Ue n.878/2020.

E’ obbligatorio fornire una SDS quando una sostanza o una miscela:
– è classificata come pericolosa secondo il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008;
– è bioaccumulabile e tossica;
– è inclusa nell’elenco stabilito di sostanze della “Candidate List”

Inoltre, in base al paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento REACH, la SDS deve essere fornita su richiesta qualora una miscela contenga almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o per l’ambiente. Analogo discorso per sostanze cancerogene o tossiche e per le quali la normativa comunitaria fissi dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

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