PRECURSORI DI ESPLOSIVI: REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

Il nuovo REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e abroga il rego-
lamento (UE) n. 98/2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi entrerà in
vigore il 1° febbraio 2021.

Il regolamento stabilisce le norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze
e/o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.
Limita la disponibilità di tali sostanze o miscele per i privati e impone l’adeguata segnalazione alle autorità di
transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Il regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II del Reg. 2019/1148 e alle miscele e sostanze
che contengono tali elementi.

Al fine di rispettare quanto richiesto gli utilizzatori professionali/operatori economici che acquistano pre-
cursori di esplosivi (si veda la lista delle sostanze nell’Allegato I e II del Regolamento) hanno l’obbligo di
dichiararne l’utilizzo (secondo il modulo in allegato IV del regolamento), tracciare le movimentazioni e ri-
chiedere un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente e
il tipo di attività commerciale.

Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi gli operatori economici e i mercati online
segnalano le transazioni sospette.

I prodotti commercializzati da Chemitec Srl soggetti a restrizione di uso sono quelli contenenti:
• Perossido d’idrogeno (CAS N. 7722- 84-1) ad una concentrazione > 12%
• Acido solforico (CAS N. 7664-93-9) ad una concentrazione > 15%
• Acido nitrico (CAS.N 7697-37-2) ad una concentrazione > 3%

Fatto salvo il divieto di vendita al pubblico, gli ordini di acquisto dovranno essere integrati dalla compilazione
su carta intestata della dichiarazione d’uso come da Allegato IV del Regolamento.

Per opportuna informazione alleghiamo la lista delle referenze soggette al suddetto regolamento e la cui vendita è vietata al pubblico: